Detrazioni fiscali
<p><img style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" alt="detrazioni_fiscali_per_ristrutturazioni" src="/images/stories/certificazione_energetica/detrazioni_fiscali_per_ristrutturazioni.jpg" height="120" width="150" />I contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d'imposta.</p>
<p>Negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.</p>
<p>La detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;</p>
<p><br /><br />In sintesi:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea;</li>
</ul>
<ul class="unIndentedList">
<li> non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate;</li>
</ul>
<ul class="unIndentedList">
<li> i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);</li>
</ul>
<ul class="unIndentedList">
<li> per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).</li>
</ul>
<p>Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.</p>
<p>In particolare, sono ammessi all'agevolazione:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;</li>
<li> i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);</li>
<li> le associazioni tra professionisti;</li>
<li> gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.</li>
</ul>
<p>Non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spesesostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.</p>
<p>I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:</p>
<p>In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.</p>
<p><strong>TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA</strong><br />riqualificazione energetica di edifici esistenti: <span style="white-space: pre;"> </span><strong>100.000 </strong>euro (55% di 181.818,18 euro)<br />involucro edifici: <span style="white-space: pre;"> </span> <strong>60.000 </strong>euro (55% di 109.090,90 euro)<br />installazione di pannelli solari: <span style="white-space: pre;"> </span> <strong>60.000 </strong>euro (55% di 109.090,90 euro)<br />sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: <strong>30.000 </strong>euro (55% di 54.545,45 euro)</p>